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In questi anni abbiamo corso così velocemente che dobbiamo ora fermarci perché la nostra anima possa raggiungerci. (Michael Ende) ---- A chi può procedere malgrado gli enigmi, si apre una via. Sottomettiti agli enigmi e a ciò che è assolutamente incomprensibile. Ci sono ponti da capogiro. Sospesi su abissi di perenne profondità. Ma tu segui gli enigmi. (Carl Gustav Jung)

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LA FOTO DELLA SETTIMANA a cura di NICOLA D'ALESSIO

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LA FOTO DELLA SETTIMANA a cura di NICOLA D'ALESSIO:QUANDO LA BANDA PASSAVA...
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267. ANCORA SULLE RAPPRESENTANZE DI GENERE O “QUOTE ROSA” di Chiara Passarella




Con  la Legge 215/2012 sono state introdotte importanti novità in materia di rappresentanze di genere negli organi esecutivi degli enti locali e nelle commissioni di concorso. E’ stata pubblicata, infatti, nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288, la Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni". La legge contiene importanti novità circa la parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni, delle provincie e delle regioni. L'articolo 5, in particolare, attribuisce alle consigliere di parità ulteriori ed importanti funzioni di vigilanza e di verifica in merito alla composizione delle commissioni d'esame relative a bandi di concorso indetti dalle pubbliche amministrazioni. Le pari opportunità saranno finalmente una prerogativa (e non più una mera facoltà) nell'establishment degli enti locali. Con il varo di questa legge, infatti, gli enti locali sono tenuti a garantire la presenza di entrambi i sessi nei consigli, nelle giunte e nelle rappresentanze in genere. Entriamo nel dettaglio delle previsioni. Innanzitutto, entro sei mesi dal 26 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della norma) gli enti locali sono tenuti ad adeguare i propri statuti e regolamenti con la previsione di garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Ancora, le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina degli organi esecutivi di questi devono garantire il rispetto di tale principio. Sul versante elettorale, la legge prevede che anche le liste di candidati devono assicurare la presenza di entrambi i sessi. Operando una modifica agli articoli 71 e 73 del TUEL, la norma dispone che nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti e in quelli con popolazione superiore a tale ultima soglia nessuno dei due sessi può essere rappresentato in lista per più del 66%. E, al momento della votazione, si prevede l'espressione della doppia preferenza. In tali casi, l'elettore potrà indicare due candidati, ma obbligatoriamente di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza espressa. La legge in esame, poi, prevede che deve essere garantita la promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive regionali, con misure che incentivino l'accesso "del genere sottorappresentato" alle cariche elettive. Sul versante delle pari opportunità nel pubblico impiego, la norma dispone un'integrazione al testo dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo che la riserva alle donne di un terzo dei posti dicomponente delle commissioni di concorso, sia arrotondata all'unità superiore, qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore se tale cifra sia inferiore a 0,5. In ogni caso, l'atto di nomina della commissione di concorso deve essere inviato, entro tre giorni alla consigliera o consigliere di parità nazionale o regionale (in base all'amministrazione che ha bandito il concorso) per la necessaria verifica di tali prescrizioni. Voglio anche segnalare una interessante sentenza del Tar Campania – Salerno  - Sentenza 5 dicembre 2012 , n. 2251, con la quale il Tar si  pronuncia sulla legittimazione al ricorso dei consiglieri comunali avverso il decreto sindacale di nomina della Giunta, precisando come tale legittimazione deve riconoscersi a tutti i consiglieri, a prescindere dal sesso, allorché oggetto di censura sia la mancata rappresentanza femminile in seno all'organo collegiale.  Ad avviso del Tribunale, infatti, a fronte di un decreto sindacale di nomina della Giunta che non contempli componenti di sesso femminile, deve escludersi che, l'interesse al ricorso sia prerogativa esclusiva dei soli consiglieri comunali di sesso femminile. La garanzia dell'equilibrio di genere in seno agli organismi politici esecutivi risponde, infatti, non solo all'interesse degli appartenenti al sesso di volta in volta non adeguatamente rappresentato, ma riflette anche l'interesse generale, riconducibile al principio di buon andamento dell'azione pubblica (art. 97, Cost.), che, attraverso l'accesso paritario agli uffici pubblici e cariche elettive, la collettività intera possa beneficiare dell'apporto personalistico e qualificato di valori e competenze di cui sono portatori, nella diversità, i soggetti appartenenti ad entrambi i generi. Ne consegue che, ogni consigliere comunale ha interesse a contestare la violazione della parità democratica, onde ripristinare l'equilibrio di genere in conformità ai vincoli di obiettivo apposti al potere sindacale di nomina dei componenti della giunta comunale. CHIARA PASSARELLA

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IN QUESTI ANNI ABBIAMO CORSO COSÌ VELOCEMENTE CHE DOBBIAMO ORA FERMARCI PERCHÈ LA NOSTRA ANIMA POSSA RAGGIUNGERCI

(Michael Ende)

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A chi può procedere malgrado gli enigmi, si apre una via. Sottomettiti agli enigmi e a ciò che è assolutamente incomprensibile. Ci sono ponti da capogiro, sospesi su abissi di perenne profondità. Ma tu segui gli enigmi.

(Carl Gustav Jung)